Homepage Navigazione principale Contenuto principale Footer
  • Gruppo Mediobanca
    Gruppo MediobancaGruppo Mediobanca
    • Chi siamo
    • Cosa ci contraddistingue
    • Modello di business e attività
      • Attività internazionali
    • Struttura del Gruppo
      • Sedi e Società del Gruppo
    • Innovazione e Digitale
      • Investimenti in innovazione
      • Le innovazioni per i clienti
      • Le nuove frontiere tecnologiche
    • Leadership Team
    • La nostra storia
      • Archivio Storico Gruppo Mediobanca “Vincenzo Maranghi”
      • Palazzi Storici
      • Fondazione Giancarla Vollaro
    • Contatti
  • Corporate Governance
    Corporate GovernanceCorporate Governance
    • Il nostro modello di governance
    • Etica di business
    • Assemblea degli Azionisti
      • Assemblea 16 giugno 2025
      • Processo di presentazione della Lista del Consiglio di Amministrazione - Assemblea 2023
      • Archivio assemblee
    • Consiglio di Amministrazione
      • Lead Independent Director
      • Attività del CdA
      • Board evaluation
      • Piani di successione
    • Comitati
      • Comitato Rischi
      • Comitato Parti Correlate
      • Comitato Nomine
      • Comitato Remunerazioni
      • Comitato di Sostenibilità
      • Comitato ex Art.18, co.4 dello Statuto
    • Collegio Sindacale
    • Leadership Team
    • Remunerazione
      • Politica di remunerazione
      • KPI legati agli ESG
      • Long Term Incentive
      • Piano di Performance Share
      • Piano di azionariato diffuso
      • Compensi Corrisposti
    • Internal Dealing
    • Azionisti
      • Accordo di consultazione tra i soci
      • Azioni proprie - Programma di BuyBack
    • Controllo interno e rischi
      • Gestione dei rischi
      • Principali rischi
      • IT Risk e cybersecurity
    • Relazioni e documenti
    • Contatti
  • Investor Relations
    Investor RelationsInvestor Relations
    • OPS di Mediobanca su Banca Generali
    • OPS ostile di MPS su Mediobanca
    • Piano ONE BRAND – ONE CULTURE 2023-2026
      • Linee guida strategiche
      • Obiettivi del Gruppo
      • Obiettivi per area di business
      • Obiettivi ESG nel piano
      • Digital Agenda
      • Remunerazione degli Azionisti
    • Investor kit
    • Dialogo con gli investitori e i proxy advisors (S-D engagement)
    • Investire in Mediobanca
      • Outlook
      • Acquisizioni e Cessioni
      • Performance ultimi 10 anni
    • Risultati finanziari
      • Risultati e Bilanci
      • Presentazioni
    • Comunicati finanziari
    • Calendario finanziario
    • Titolo
      • Dati chiave sul titolo
      • Dividendi
      • Azioni proprie - Programma di BuyBack
      • Evoluzione capitale sociale
      • Copertura analisti
    • Raccolta e Rating
      • Rating
      • Scadenza e composizione delle Obbligazioni
      • Covered Bond
      • Green, Social and Sustainability Bond Framework
      • Asset-backed security (ABS)
      • Depositi Wealth Management
      • Prodotti Emessi
    • Adeguatezza patrimoniale
      • Gestione del Capitale
      • Terzo pilastro (Pillar III)
    • Newsletter IR
    • Contatti
  • Business Responsabile
    Business ResponsabileBusiness Responsabile
    • Il nostro impegno
      • Strategia e obiettivi
      • Timeline della Sostenibilità
      • Governance di sostenibilità
      • Priorità
      • Le relazioni con i nostri stakeholder
      • Tutela dei Diritti Umani
      • Il nostro contributo all'Agenda 2030
    • Clima e ambiente
      • Climate Change
      • Gestione sostenibile dei consumi
    • Diversità & Inclusione
      • DE&I nel nostro Gruppo
      • Il nostro capitale umano
      • Attrazione dei talenti
      • Formazione e sviluppo professionale
      • Libro WORDS
      • Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)
      • Valore D
      • Carta ABI
      • Genitorialità
      • L’equità nei sistemi di remunerazione
      • Salute e benessere mentale
    • ESG e l'attenzione ai clienti
      • ESG nel nostro gruppo
      • Investimenti responsabili e prodotti sostenibili
      • Data Security
    • Vicini alla comunità
      • Educazione e inclusione finanziaria
      • Inclusione sociale
      • Cultura e ricerca
    • Documenti
    • Indici
    • News
    • Contatti
  • Comunicazione
    ComunicazioneComunicazione
    • Comunicati stampa
    • News & Eventi
    • Press kit
    • Awards
    • Alert Mail
    • Contatti
    • I nostri Podcast
      • WORDS - Cosa significa parlare inclusivo
      • Comunità Sottili
  • Lavora con Noi
    Lavora con NoiLavora con Noi
    • Perché Mediobanca
    • Le nostre persone
    • Formazione e sviluppo
    • Mediobanca Wealth Management Talent Program
    • Cosa offriamo
    • Life @ MB
    • Come candidarsi
    • Posizioni aperte
    • Candidatura spontanea
    • Contatti
  • Chi sei?
    Chi sei?
    • Analisti e Investitori
    • Clienti
    • Giornalisti
    • Fornitori
  • Siti del gruppo
    • Mediobanca SGR
    • Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
    • Mediobanca Private Banking
    • Servizi fiduciari – Spafid
    • Mediobanca Product issued
    • Mediobanca Certificates
    • Mediobanca Premier
    • Compass Gruppo Mediobanca
    • Mediobanca Innovations Services
    • Area Studi Mediobanca
    • Fondazione Vollaro
  • English
Homepage
  • English
  • Cerca
  • site.group.label [it-IT]
  • site.calendar.label [it-IT]
  • site.press.label [it-IT]
  • site.kit.label [it-IT]
  • Wealth Management
    • Overview
    • Cosa vi offriamo
      • Mediobanca Premier
      • Private & Investment Banking
      • Fabbriche prodotti
  • Corporate & Investment Banking
    • Overview
    • Cosa vi offriamo
      • Finanziamenti alle imprese
      • Consulenza finanziaria alle imprese
      • Mercati finanziari
      • Mediobanca Sustainable Finance Hub
      • Specialty Finance
  • Consumer Finance
    • Overview
    • Cosa vi offriamo
  • Insurance
  • Gruppo Mediobanca
    • Chi siamo
    • Cosa ci contraddistingue
    • Modello di business e attività
      • Attività internazionali
    • Struttura del Gruppo
      • Sedi e Società del Gruppo
    • Innovazione e Digitale
      • Investimenti in innovazione
      • Le innovazioni per i clienti
      • Le nuove frontiere tecnologiche
    • Leadership Team
    • La nostra storia
      • Archivio Storico Gruppo Mediobanca “Vincenzo Maranghi”
      • Palazzi Storici
      • Fondazione Giancarla Vollaro
    • Contatti
  • Corporate Governance
    • Il nostro modello di governance
    • Etica di business
    • Assemblea degli Azionisti
      • Assemblea 16 giugno 2025
      • Processo di presentazione della Lista del Consiglio di Amministrazione - Assemblea 2023
      • Archivio assemblee
    • Consiglio di Amministrazione
      • Lead Independent Director
      • Attività del CdA
      • Board evaluation
      • Piani di successione
    • Comitati
      • Comitato Rischi
      • Comitato Parti Correlate
      • Comitato Nomine
      • Comitato Remunerazioni
      • Comitato di Sostenibilità
      • Comitato ex Art.18, co.4 dello Statuto
    • Collegio Sindacale
    • Leadership Team
    • Remunerazione
      • Politica di remunerazione
      • KPI legati agli ESG
      • Long Term Incentive
      • Piano di Performance Share
      • Piano di azionariato diffuso
      • Compensi Corrisposti
    • Internal Dealing
    • Azionisti
      • Accordo di consultazione tra i soci
      • Azioni proprie - Programma di BuyBack
    • Controllo interno e rischi
      • Gestione dei rischi
      • Principali rischi
      • IT Risk e cybersecurity
    • Relazioni e documenti
    • Contatti
  • Investor Relations
    • OPS di Mediobanca su Banca Generali
    • OPS ostile di MPS su Mediobanca
    • Piano ONE BRAND – ONE CULTURE 2023-2026
      • Linee guida strategiche
      • Obiettivi del Gruppo
      • Obiettivi per area di business
      • Obiettivi ESG nel piano
      • Digital Agenda
      • Remunerazione degli Azionisti
    • Investor kit
    • Dialogo con gli investitori e i proxy advisors (S-D engagement)
    • Investire in Mediobanca
      • Outlook
      • Acquisizioni e Cessioni
      • Performance ultimi 10 anni
    • Risultati finanziari
      • Risultati e Bilanci
      • Presentazioni
    • Comunicati finanziari
    • Calendario finanziario
    • Titolo
      • Dati chiave sul titolo
      • Dividendi
      • Azioni proprie - Programma di BuyBack
      • Evoluzione capitale sociale
      • Copertura analisti
    • Raccolta e Rating
      • Rating
      • Scadenza e composizione delle Obbligazioni
      • Covered Bond
      • Green, Social and Sustainability Bond Framework
      • Asset-backed security (ABS)
      • Depositi Wealth Management
      • Prodotti Emessi
    • Adeguatezza patrimoniale
      • Gestione del Capitale
      • Terzo pilastro (Pillar III)
    • Archivio generale
    • Newsletter IR
    • Contatti
  • Business Responsabile
    • Covid-19: Crisis management
    • Il nostro impegno
      • Strategia e obiettivi
      • Timeline della Sostenibilità
      • Governance di sostenibilità
      • Priorità
      • Le relazioni con i nostri stakeholder
      • Tutela dei Diritti Umani
      • Il nostro contributo all'Agenda 2030
    • Clima e ambiente
      • Climate Change
      • Gestione sostenibile dei consumi
    • Diversità & Inclusione
      • DE&I nel nostro Gruppo
      • Il nostro capitale umano
      • Attrazione dei talenti
      • Formazione e sviluppo professionale
      • Libro WORDS
      • Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)
      • Valore D
      • Carta ABI
      • Genitorialità
      • L’equità nei sistemi di remunerazione
      • Salute e benessere mentale
    • ESG e l'attenzione ai clienti
      • ESG nel nostro gruppo
      • Investimenti responsabili e prodotti sostenibili
      • Data Security
    • Vicini alla comunità
      • Educazione e inclusione finanziaria
      • Inclusione sociale
      • Cultura e ricerca
    • Documenti
    • Indici
    • News
    • Contatti
  • Comunicazione
    • Comunicati stampa
    • News & Eventi
    • Archivio Storico Gruppo Mediobanca "Vincenzo Maranghi"
      • L'Archivio
    • Press kit
    • Awards
    • Alert Mail
    • Contatti
    • I nostri Podcast
      • WORDS - Cosa significa parlare inclusivo
      • Comunità Sottili
  • Lavora con Noi
    • Perché Mediobanca
    • Le nostre persone
    • Formazione e sviluppo
    • Mediobanca Wealth Management Talent Program
    • Cosa offriamo
    • I profili che cerchiamo
    • Life @ MB
    • Come candidarsi
    • Posizioni aperte
    • Candidatura spontanea
    • Contatti
  • Chi sei?
    • Analisti e Investitori
    • Clienti
    • Giornalisti
    • Fornitori
  • INSIGHT
    • OPS ostile di MPS
    • Capital Market Day
    • Clima e ambiente
    • Diversità e inclusione
    • Dialogo con gli stakeholder
    • Digital transformation
    • I nostri Podcast
    • Libro WORDS
  • Siti del gruppo
    • Mediobanca SGR
    • Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
    • Mediobanca Private Banking
    • Servizi fiduciari – Spafid
    • Mediobanca Product issued
    • Mediobanca Certificates
    • Mediobanca Premier
    • Compass Gruppo Mediobanca
    • Mediobanca Innovations Services
    • Area Studi Mediobanca
    • Fondazione Vollaro
  1. Homepage
  2. NORMATIVA MARKET ABUSE

NORMATIVA MARKET ABUSE

INFORMATIVA SU ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In ossequio alle previsioni dell’Unione Europea relative all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e alle corrispondenti previsioni nazionali, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) ha provveduto ad istituire il registro delle persone che hanno accesso ad informazioni che possono divenire informazioni privilegiate (di seguito le "Informazioni" e il "Registro").

A tal fine si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, un'informazione di carattere preciso - concernente direttamente o indirettamente un emittente quotato o i suoi strumenti finanziari o una società controllata - che non è stata resa pubblica e che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari relativi alla Società.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni per le quali è stato iscritto nel Registro.

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni normative in materia di privacy applicabili.
Si riportano di seguito gli articoli del Regolamento (UE) 596/2014 relativi agli obblighi giuridici e regolamentari connessi all’iscrizione nel Registro e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Articolo 8. Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) è una partecipazione al capitale dell’emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 10. Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 12. Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività: a) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell’articolo 13;

b) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi; L 173/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.6.2014 IT e) l’acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull’asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l’effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell’asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all’asta.

3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l’allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all’utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell’allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 14. Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15. Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 30. Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché

b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;

e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

  • AVVERTENZE
  • DATI SOCIALI
  • RECLAMI
  • BREXIT
  • MIFID
  • NORMATIVA MARKET ABUSE
  • PRIIPS/KID
  • REGOLAMENTO BENCHMARKS (UE) 2016/1011
  • DEPOSITI DORMIENTI
  • ARCHIVIO GENERALE
  • PRIVACY
  • ACCESSIBILITÀ
  • FAQ
  • COOKIES
  • SICUREZZA DIGITALE
  • TRASPARENZA
  • WHISTLEBLOWING
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Twitter

web excellence 2021web excellence 2021
Content Safety HeroContent Safety Hero
Content Safety Hero
Premio
MediobancaMediobanca

©Copyright 2024 Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.None of the material contained in this website may be published, distributed, sold or otherwise reproduced in any form, whether written or printed, without the prior consent of Mediobanca S.p.A.

Dark Mode

La modalità scura, nota anche come dark mode, è un'impostazione che modifica la palette dei colori dell'interfaccia del sito per visualizzare il contenuto (testi e immagini) usando colori di sfondo scuri e primo piano chiaro, così da aumentare il contrasto.

La modalità Dark Mode è utile anche per l’ambiente, poiché questa consente un notevole risparmio di energia elettrica: da un test effettuato con vari dispositivi mobili, con una luminosità impostata su un livello pari al 30%-50%, l’energia salvata in modalità Dark Mode è pari a 3% – 9%, ma i valori salgono in modo esponenziale più ci si avvicina al 100% di luminosità, con un risparmio di energia che infatti arriva a ben il 47%.

è per il risparmio energetico

Mediobanca Foglia e spina

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione ti basterà muovere il mouse.