I nostri Consiglieri di amministrazione, sindaci e dirigenti di rilievo devono rispettare specifici obblighi informativi in relazione alle operazioni effettuate, anche per interposta persona, su azioni e strumenti finanziari di debito Mediobanca e su strumenti finanziari a essi collegati (obbligazioni convertibili, warrant, derivati su azioni, ecc). Questi obblighi sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, nel nostro Codice di comportamento per l’internal dealing.

L’obbligo di comunicazione nasce perché le operazioni sui titoli della società da parte di soggetti che rivestono posizioni di rilievo possono avere un particolare valore informativo per il mercato.

La procedura chiede a questi soggetti, indicati come “soggetti rilevanti”, di comunicare tempestivamente le operazioni effettuate alla nostra struttura Group Corporate Affairs, che provvede, nei tempi e nelle modalità previste, alla comunicazione all’autorità competente e al pubblico.

La procedura è stata rivista ed il regolamento è entrato in vigore il 17 settembre 2021.

I soggetti a cui si applica la disciplina

I soggetti rilevanti ai quali si applica la disciplina di internal dealing sono:

  • i membri del Consiglio di Amministrazione;
  • i membri del Collegio Sindacale;
  • gli alti dirigenti che, pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione, hanno regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Mediobanca e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di Mediobanca.

La disciplina si applica anche alle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti:

  1. il coniuge o il partner equiparato al coniuge, i figli a carico, e i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione (da almeno un anno alla data dell’operazione) dei soggetti rilevanti;
  2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust:
    • le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto 1;
    • direttamente o indirettamente controllati da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto 1;
    • costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1;
    • i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.

Le operazioni oggetto della disciplina

La disciplina riguarda le operazioni (incluse ad esempio quelle di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio) su azioni e strumenti finanziari di debito Mediobanca, nonché su strumenti finanziari collegati.

Non tiene conto di operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 5.000 euro nel corso dell’anno o l’eventuale maggior soglia fissata dall’autorità competente.

Black out period

I soggetti rilevanti hanno il divieto di compiere, per conto proprio o per conto terzi e anche per interposta persona, operazioni sui titoli e strumenti finanziari di Mediobanca nei 30 giorni precedenti l’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, degli schemi di bilancio annuale o di un rapporto finanziario intermedio (semestrale o trimestrali) che Mediobanca renda pubblico.